Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 5 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 2 lettera b) legge 30 dicembre 2010, n. 240, il bando di indizione della procedura selettiva potrà prevedere ulteriori requisiti di ammissione, individuati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, in funzione e in correlazione a progetti o iniziative di particolare valenza strategica per l’Ateneo.
2. La partecipazione alle procedure selettive di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) è riservata a:
- candidati che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ai sensi dell’art. 16 legge 30 dicembre 2010, n. 240;
oppure,
- candidati in possesso del titolo di specializzazione medica;
oppure,
- candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di:
- contratti di cui all’articolo 2 comma 3 lettera a);
- assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 legge 27 dicembre 1997, 449 e/o dell’art. 22 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 legge 30 novembre 1989, n. 398;
- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 14 legge 4 novembre 2005, n. 230;
- analoghi contratti, assegni o borse fruiti in Atenei o Enti di ricerca stranieri.
3. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al comma precedente, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili.
4. Qualora i titoli di ammissione siano stati conseguiti all’estero, il candidato dovrà attestarne l’equipollenza o l’equivalenza ai sensi della normativa vigente. In caso di mancata adozione del provvedimento di equipollenza o di equivalenza entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda, il candidato verrà ammesso al concorso con riserva, previa attestazione che la procedura intesa all’ottenimento dell’equivalenza o dell’equipollenza è stata formalmente attivata. In caso di ammissione con riserva, il provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio costituirà presupposto ai fini del favorevole scioglimento della riserva e della conseguente, eventuale stipula del contratto. Ove l’equivalenza o l’equipollenza non venga riconosciuta, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, nel caso si tratti del vincitore, verrà designato vincitore il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva in graduatoria.
5. Non sono ammessi alle procedure selettive:
- coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Atenei statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dall’articolo 22, comma 1, della medesima legge, per un periodo che, sommato al triennio del posto di ricercatore messo a concorso, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi della normativa vigente.
6. Salvo quanto previsto al comma 4, i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
7. L’esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore, comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.