Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 11 – Espressione del voto

1.    L'elettore può esprimere sulla medesima scheda fino a tre preferenze, purché non siano date tutte a favore di candidati dello stesso genere. Nel caso di espressione di tre voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il terzo voto è nullo. Qualora siano espresse più di tre preferenze, l’intera scheda è nulla.