Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 10 – Operazioni di voto

1.    Le operazioni di voto si svolgono come segue:

a)    consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;

b)    accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;

c)    apposizione da parte dell’elettore della propria firma nell’elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;

d)    consegna all'elettore, da parte del presidente, della scheda elettorale, previamente autenticata, e di apposita matita;

e)    ritiro dell'elettore nell’apposita cabina e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto;

f)     successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell’urna sigillata;

g)    restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.