Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 16 – Proclamazione degli eletti e nomina

1.    Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

2.    Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.