Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 7 – Assemblea degli elettori

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori, ai sensi dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente dell'assemblea e designano gli elettori componenti delle tre commissioni elettorali di seggio, formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.

2.    L’assemblea formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.