Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 13 – Operazioni di scrutinio

1.    Allo scadere dell’ora prevista, ciascun presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nei seggi al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.

2.    Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:

-       accertare il numero dei votanti presso il seggio;

-       raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;

-       sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;

-       redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;

-       trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.

3.    Il presidente della commissione elettorale centrale, nell’attesa dell’arrivo dei presidenti dei seggi n. 2 e n. 3, controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato.

4.     Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali. Terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, nella composizione integrata di cui al comma 2 dell’articolo 8, prende in consegna le urne sigillate portate dai seggi n. 2 e n. 3, ne raccoglie il contenuto in un’unica urna e procede alle operazioni di scrutinio, accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali. Dette operazioni devono essere completate senza interruzione.

5.    Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.