Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato di cui all’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 11 - Cessazione

1.    Alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, quest’ultimo si intende definitivamente risolto tra le parti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24-bis, comma 3, della legge 240/2010, in merito alla proroga.

2.    Le parti possono recedere per giusti motivi dal contratto, dando un preavviso di almeno trenta giorni alla controparte.

3.    La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del termine stabilito al comma 2 è tenuta, salvo diversa intesa tra le parti, a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.