Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato di cui all’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 5 - Attivazione della procedura e durata

1.    Il Consiglio di Dipartimento formula una proposta di attivazione della procedura di reclutamento per il profilo di tecnologo a tempo determinato, precisando:

a)    il progetto di ricerca nell’ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e il settore concorsuale di riferimento;

b)    l’attività richiesta al tecnologo nell’ambito del progetto di ricerca di riferimento;

c)    la programmazione relativa alla copertura del costo complessivo del contratto, a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento;

d)    la durata del contratto, in osservanza dell’art. 24-bis, comma 3, della legge 240/2010;

e)    il livello del tecnologo e i requisiti di accesso alla selezione, di cui all’art. 4;

f)     il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale).

2.    Al fine dell’emanazione del bando di selezione, il Direttore del Dipartimento trasmette al competente ufficio dell’Amministrazione centrale:

          la delibera del Consiglio di Dipartimento;

          l’elencazione dei titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie;

          il programma d’esame;

          i nominativi della Commissione giudicatrice;

          la data del colloquio.

3.    I contratti hanno una durata minima di diciotto mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti non può, in ogni caso, superare i cinque anni con l’Università degli Studi di Trieste.

4.    Resta fermo quanto disposto in materia di lavoro a tempo determinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.