Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato di cui all’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 2 - Definizione e attività

1.    Il tecnologo svolge attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca da svolgersi nell’ambito dei progetti di ricerca a finanziamento esterno dell’Ateneo.

2.    In particolare, il tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell’Ateneo nell’ambito delle direttive impartite dal Responsabile della ricerca o dal Responsabile della struttura.

3.    Egli svolge, altresì, attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca.

4.    In base ai compiti e alle responsabilità assegnate, i tecnologi possono essere di I o di II livello.

Tecnologo di I livello:

Ha funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca; coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

Tecnologo di II livello:

Svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.