Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato di cui all’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 9 - Stipula del contratto e rapporto di lavoro

1.    Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, è stipulato dal Direttore Generale per la durata prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, del presente Regolamento.

2.    Il rapporto di lavoro è regolato dalle diposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3.    L’orario di lavoro a tempo pieno è di 36 ore settimanali. Per rispondere alle esigenze della gestione del progetto di ricerca di riferimento, l’orario può essere articolato in modo flessibile, previo accordo con il Responsabile del progetto, con autorizzazione del Direttore del Dipartimento.

4.    Il tecnologo assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di trenta giorni di servizio effettivamente prestato.

5.    I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico e tecnico-amministrativo delle università.