Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 27 - Norme finali e transitorie

1. Dal XXIX ciclo non si applicano più le disposizioni dei regolamenti in materia di dottorato di ricerca dell’Università, approvati con D.R. n. 908 dell’8 ottobre 1999 e D.R. n. 1118 del 14 luglio 2006.
2. Le norme dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli iscritti dei i cicli attivi al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento ad eccezione dell’art.13 del D.R. n. 908/1999, che si applica anche agli iscritti del XXIX ciclo.
3. Ai sensi delle disposizioni ministeriali, per l’anno accademico 2013/2014, i Corsi di dottorato vengono attivati unicamente previa verifica del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo in merito alla sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. n. 45/2013.
4. Per il XXIX ciclo di Dottorato si derogherà dalle tempistiche previste da questo Regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi a cui l’Università partecipa quale sede convenzionata o consorziata, che sono disciplinati da specifici accordi in armonia con il D.M. n. 45/2013.
6. Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente regolamento.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme del D.M. n. 45/2013.
8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo del decreto rettorale di emanazione.