Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 8 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti deve essere costituito da almeno 16 docenti “esclusivi”, non appartenenti allo stesso titolo ad altri Collegi di dottorato su base nazionale di cui:

a) almeno 12 professori universitari appartenenti a Università italiane ovvero, per dottorati attivati in convenzione o in caso di convenzioni stipulate ai sensi dell’’art. 6 comma 11 della Legge 240/2010, appartenenti a Università straniere.
b) non più di quattro ricercatori universitari.
2. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura comunque non superiore al numero complessivo degli appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati:
a) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
b) esperti di comprovata qualificazione.
3. I membri del Collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con riferimento particolare a quelli conseguiti nei cinque anni immediatamente precedenti l’accreditamento e/o attivazione del Corso. I membri di cui al comma 1 devono appartenere a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dall’ Ateneo.
4. Il Collegio dei Docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti. Il Dipartimento sede amministrativa del Corso verifica il permanere dei requisiti di accreditamento.
5. La partecipazione al Collegio dei Docenti non comporta oneri a carico dell’Ateneo.
6. Qualora il Corso sia articolato in curricula, del Collegio deve far parte un minimo di 8 docenti esclusivi, appartenenti ai settori scientifico disciplinari di ciascun curriculum.
7. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione, di cui all’art 3, l’Università deve garantire un numero minimo di 8 componenti esclusivi il Collegio.
8. Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, anche rappresentanti dei dottorandi, in numero non superiore a due, ovvero uno per curriculum. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.
9. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:

a) definisce gli obiettivi formativi, le tematiche e la eventuale articolazione del Corso in curricula;
b) promuove forme di collaborazione con altre Università italiane ed estere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
c) approva la relazione annuale, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre al Nucleo di valutazione dell’Ateneo;
d) vigila sul buon andamento delle attività del Corso;
e) propone i componenti della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione;
f) definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;
g) nomina il Supervisore e l’eventuale co-Supervisore del dottorando;
h) approva il progetto formativo individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell’eventuale co-Supervisore;
i) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo individuale, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico;
l) approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi per dottorandi in ingresso e in uscita;
m) valuta con cadenza almeno annuale l’attività svolta dai dottorandi, sentiti i Supervisori e gli eventuali co-Supervisori e delibera l’ammissione all’anno successivo e l’ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
n) con motivata deliberazione, può proporre, anche in corso d’anno, l’esclusione dal proseguimento del Corso;
o) nomina i Valutatori e propone i componenti della commissione giudicatrice per l’esame di ammissione e per l’esame finale;
p) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell’inizio delle attività;
q) delibera in merito alla frequenza congiunta con le Scuole di specializzazione mediche;
r) propone l’assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di ammissione;
s) svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
10. Il Collegio viene proposto dal Direttore del Dipartimento proponente, o dal suo delegato, che, successivamente, lo convoca in fase di prima attivazione.
11. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore e possono essere svolte anche per via telematica o in videoconferenza.