Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 14 - Immatricolazioni

1. I candidati, in posizione utile in graduatoria, dovranno presentare la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione entro i termini e con le modalità definite nel Bando di ammissione.
2. Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione e il parere positivo del Collegio dei docenti, potranno essere concessi eventuali differimenti dell’inizio della frequenza del primo anno di corso all’anno accademico successivo ai candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio del Corso, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al titolo di studio straniero posseduto o che per motivi documentati non riescano ad ottenere il visto d’ingresso.