Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il dottorato industriale, apprendistato in Alta Formazione e per gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
2. La frequenza del dottorato di ricerca è compatibile esclusivamente con le seguenti attività, subordinatamente al parere favorevole del Supervisore e all’ autorizzazione del Collegio dei docenti.
- tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
- attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore all’anno;
- attività retribuite previa verifica della concreta compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (di didattica e di ricerca) relative al corso.
Per i dottorandi senza borsa l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa va valutata avendo cura che non si determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
Per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Le borse sono comunque incompatibili, pena la decadenza del godimento della borsa, con:
- lavoro dipendente presso privati o pubbliche amministrazioni, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
- svolgimento di attività di industria e commercio o attività libero professionale svolte con caratteristiche di sistematicità;
- ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA;
- contratti d’opera con pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- contratti di collaborazione di cui all’articolo 61 comma 1 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
3. I dottorandi hanno l’obbligo di:
a. frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;
b. svolgere l’attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;
c. sostenere le previste verifiche;
d. rispettare il Codice etico dell’Ateneo;
e. presentare al Collegio docenti, annualmente o comunque ogni volta venga richiesta, una relazione sull’avanzamento della ricerca.
4. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all’estero o di stage presso soggetti pubblici o privati previo nulla osta del Supervisore per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei Docenti per periodi superiori. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all’Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti.
5. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti - attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale:
- attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.
Concluso l’ultimo anno di dottorato e recuperati eventuali periodi di sospensione, e concluso pertanto il percorso formativo, non si applica quanto previsto al primo capoverso del presente comma 5.
L’attività didattica non comporta alcun onere per l’Università e potrà essere affidata al Dottorando previa presa d’atto dello stesso. L'iscrizione a un Corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di Dottorato presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele) a corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 23. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.
6. I dottorandi dell’area medica possono partecipare, a domanda, all’attività clinica-assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell’abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
7. A decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget, per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa definito con decreto ministeriale. Tale importo sarà gestito dal Dipartimento sede di frequenza del dottorando. La spesa sarà autorizzata dal Supervisore, se membro del Collegio, o dal co-Supervisore.
8. Possono chiedere l’intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio Supervisore. Il Collegio dei docenti, sentite le parti, può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione del Supervisore.
9. Accedono alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell’Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.
10. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell’Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazioni. Le coperture assicurative operano solo per gli infortuni che accadano nell’ambito delle attività del Corso.
11. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi si applicano le disposizioni vigenti, ex art. 12, comma 4 del D.M. n. 45/2013.