Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona

Art. 9 - Procedura formale esterna

1. La/il molestata/o può, comunque e indipendentemente dall’avvio di un procedimento interno informale o formale, denunciare l’evento molestante alle autorità competenti, al fine dell’avvio di un procedimento civile per il risarcimento del danno o di un processo penale.