Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona

Art. 5 - Consigliere di fiducia

1. E’ istituita la figura del Consigliere/Consigliera di Fiducia, d’ora in poi Consigliere, così come previsto dalla normativa vigente.
2. Il/La Consigliere/a di fiducia, scelto/a tra persone esterne all’Ateneo, che possiedano documentata esperienza umana e professionale, adatta a svolgere i compiti previsti dal codice. Il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di fiducia avviene previo esperimento di procedura di valutazione comparativa. La valutazione dei requisiti e dei titoli, presentati dai/lle candidati/e unitamente al curriculum vitae, è effettuata da un’apposita commissione, che attribuisce i punteggi per ciascuno dei requisiti e dei titoli previsti dal bando. La commissione è composta dal/la Presidente del CUG, da due componenti effettivi/e del CUG di parte pubblica e da due componenti effettivi/e del CUG di parte sindacale. In caso di assenza, i/le componenti effettivi/e sono sostituiti/e dai/lle rispettivi/e componenti supplenti.
3. Il Consigliere, nello svolgimento della sua funzione, agisce in piena autonomia; dura in carica 2 anni e l’incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Consigliere presta la sua assistenza, nell’ambito di applicazione del codice, a tutela di chiunque si ritenga vittima di una molestia, verificatasi in un luogo di studio o di lavoro dell’Ateneo.
5. Il Consigliere è delegato dall’Ateneo a fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie e a contribuire alla soluzione del caso. Il Consigliere ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare.
6. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
7. Nel rispetto dei principi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il Consigliere, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta al CUG, al Rettore e al Direttore generale, una dettagliata relazione sull’attività svolta.
8. Propone azioni e iniziative di formazione e informazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà di tutte le persone all’interno dell’Università.
9. Al Consigliere che può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di consulenti interni o esterni, sono fornite adeguate risorse umane e un’indennità, la cui misura è determinata dal CdA, nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. Su richiesta del CUG il Consigliere può partecipare alle sue riunioni, con funzione consultiva.
11. Il Consigliere può essere rimosso dall’incarico dal Rettore motivatamente, sentito il parere del CUG.