Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona

Art. 7 - Procedura informale

1. Il Consigliere, su richiesta dei soggetti di cui all’art 1, assume la trattazione del caso di molestia.
2. Al fine dell’interruzione della stessa può:
 - invitare a colloquio il soggetto indicato dalla/dal molestata/o, quale autore della molestia;
 - acquisire informazioni necessarie, anche a mezzo di raccolta di testimonianze da parte di persone informate, e può accedere agli atti amministrativi inerenti al caso trattato;
 - organizzare incontri tra la/il molestata/o e la/il presunta/ o autrice/autore, al fine di tentare la conciliazione fra i due;
 - proporre all’amministrazione le misure ritenute idonee per interrompere l’atteggiamento molestante e prevenirne la reiterazione.
3. Il Consigliere non può adottare alcuna iniziativa, senza preventivo formale consenso della persona vittima di molestie. La segnalazione può essere ritirata dalla/dal denunciante in ogni momento della procedura informale.
4. Il termine di definizione della procedura informale è di giorni 120 dalla sottoscrizione del consenso.