Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza (telelavoro) del personale tecnico amministrativo

Art. 12 – Trattamento giuridico ed economico

1.    Lo svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, né sul trattamento economico stipendiale in godimento e sul trattamento economico accessorio spettante, definito negli Accordi integrativi di Ateneo.

2.    L’amministrazione garantisce che il/la dipendente che svolge la prestazione lavorativa nella modalità del telelavoro non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della sua professionalità, della progressione di carriera, della valutazione della performance ed ai fini della formazione.

3.       Il/la dipendente che svolge la prestazione nella modalità del telelavoro ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.