Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza (telelavoro) del personale tecnico amministrativo

Art. 6 – Orario di svolgimento della prestazione lavorativa

1.    Fatto salvo il diverso luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro non presenta alcuna difformità rispetto alla disciplina del rapporto con modalità in presenza.

2.    Il/La dipendente in telelavoro dovrà essere reperibile e operativo durante la fascia oraria coincidente con la tipologia oraria già in uso. La decorrenza della fascia di reperibilità e operatività sarà attestata dall’inserimento dell’orario di inizio e fine del servizio nel portale di gestione delle presenze, da eseguirsi ogni mattina entro l’ordinaria fascia di flessibilità prevista per l’inizio del servizio, nonché a fine turno.

3.    È altresì confermata la fascia di reperibilità obbligatoria, dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 15.00 alle 17.00 nelle giornate di rientro, salve eventuali esigenze organizzative della struttura di appartenenza o individuali, da concordare con il/la Responsabile, al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto, via mail o telefonico, e coordinamento con i/le colleghi/e e con il/la Responsabile.

4.    Al fine di salvaguardare il sistema di relazioni personali e collettive, il senso di appartenenza e socializzazione, l’informazione e la partecipazione al contesto lavorativo ed alla dinamica dei suoi processi, sono previste almeno due giornate di rientro al mese obbligatorie nella propria sede di servizio universitaria, da programmare preventivamente e con congruo preavviso con il/la proprio/a Responsabile in base al tipo di servizio svolto ed alle necessità della struttura di appartenenza.  È possibile una diversa previsione delle giornate di rientro per casi di particolare gravità da certificare da parte del Medico competente.

5.    Nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro non sono previste prestazioni straordinarie.

6.    Restano garantiti gli istituti contrattuali relativi alle assenze dal servizio e alla fruizione delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge e dai CCNL.