Finanziamento da parte di soggetti esterni di posti di ruolo di professore e ricercatori universitari

Art. 5 - Garanzie

Il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a prestare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, con la clausola “a prima richiesta”. L’importo della fideiussione è ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.
Qualora l’accordo avvenga congiuntamente con più soggetti, questi saranno solidamente obbligati e il documento dovrà contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti finanziatori nominativamente indicati.
La fideiussione dovrà contenere in maniera esplicita l’impegno del garante, senza eccezione alcuna, a versare all’Università le somme dovute alle scadenze concordate.
Il soggetto finanziatore, se pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell’organo competente o altra determinazione relativa all’impegno di spesa).