Finanziamento da parte di soggetti esterni di posti di ruolo di professore e ricercatori universitari

Art. 2 - Procedura

Ferma restando l’autonomia decisionale della Facoltà, tesa a coniugare i meriti individuali, la libertà didattica e di ricerca con gli intendimenti del soggetto finanziatore, il Consiglio della Facoltà interessata delibera sulla proposta di finanziamento, con riferimento ad uno specifico settore scientifico disciplinare, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti interessati, tali intendendosi quelli ai quali afferisce almeno una unità di personale docente o ricercatore del settore scientifico-disciplinare oggetto di finanziamento, e in coerenza con i criteri di programmazione didattica fissati dalla Facoltà medesima.
La delibera del Consiglio di Facoltà è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, valutato l’interesse dell’Università allo sviluppo della ricerca scientifica e della didattica nel settore scientifico disciplinare oggetto della proposta di finanziamento.