Finanziamento da parte di soggetti esterni di posti di ruolo di professore e ricercatori universitari

Art. 3 - Finanziamenti

Il soggetto finanziatore si impegna a coprire i costi complessivi del posto di ruolo oggetto dell’accordo per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla stipula della convenzione. Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in quote di numero massimo pari agli anni di finanziamento previsti.
La convenzione conterrà l’individuazione dei costi che il soggetto si obbliga a finanziare, determinati sulla base delle tabelle stipendiali del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché un’apposita clausola con la quale il soggetto finanziatore si impegna a coprire gli eventuali ulteriori costi, da determinarsi all’atto dell’effettiva copertura del posto di ruolo, conseguenti alla posizione già ricoperta dal docente o ricercatore all’atto della nomina o a modifiche della normativa vigente in materia di stato giuridico ed economico del personale docente e ricercatore universitario, intervenute tra la stipula dell’accordo e l’effettiva assunzione in ruolo del docente/ricercatore.
Il Consiglio della Facoltà, nella delibera di cui all’art. 2, indica le risorse di bilancio finalizzabili alla retribuzione della posizione docente, una volta esaurito il finanziamento esterno.