Finanziamento da parte di soggetti esterni di posti di ruolo di professore e ricercatori universitari

Art. 4 - Copertura del posto di ruolo

L’accordo può prevedere che la copertura del posto di ruolo avvenga:
- nel caso di posti di professore di prima o seconda fascia, mediante chiamata di idoneo, in esito a procedura di valutazione comparativa o mediante chiamata ai sensi del comma 9 dell’art. 1 della legge 4.11.2005 n. 230;
- nel caso di posti di ricercatore universitario, in esito a procedura di valutazione comparativa.
Ulteriori modalità di copertura potranno essere previste in base alle norme in vigore all’atto del perfezionamento dell’accordo.