Regolamento sul trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza

ART. 3 - TUTELA DEI LAVORATORI

1.     I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa del personale dell’Università e di tutti coloro che operano a vario titolo nell’Università, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in vigore del pertinente Comparto.

2.     Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate (art. 2) derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l’Università adotta le garanzie previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, stipulando specifico e ulteriore accordo collettivo con le Organizzazioni sindacali/RSU di Ateneo ovvero, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, qualora siano interessate sedi dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

3.     Resta in ogni caso esclusa la possibilità di ripresa negli uffici/locali dove il personale universitario presta la propria attività lavorativa. 

4.     Il soggetto incaricato ad applicare le procedure necessarie per la stipula di accordi sindacali ai sensi dell’art. 4, L. 300/1970 è di seguito indicato:

Azione

Funzione responsabile

Redazione accordo

Competente Ufficio della Direzione Generale

Approvazione

Consiglio di Amministrazione