Regolamento sul trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza

ART. 11. - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1.    Il Titolare può ricorrere a soggetti esterni, che presentino garanzie sufficienti, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati.

2.    Qualora l’installazione, gestione o manutenzione dell’impianto comporti la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, i contratti stipulati devono includere i requisiti previsti dal presente Regolamento e dal manuale operativo, al fine di garantire il rispetto dello stesso livello di protezione dei dati personali durante il loro intero ciclo di vita.

3.    Le medesime disposizioni si applicano nei confronti di eventuali contitolari del trattamento.