Regolamento sul trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza

ART. 12 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1.    Il Titolare, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, assegna compiti e funzioni connessi alle attività di videosorveglianza a soggetti che operano sotto la propria autorità, debitamente istruiti su tali trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice.

2.    Gli autorizzati al trattamento curano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e la gestione e cancellazione di immagini e dati personali acquisiti attraverso i medesimi, attenendosi alle istruzioni operative impartite dal Titolare o da soggetti esterni eventualmente nominati da quest'ultimo quali Responsabili del trattamento (art. 11 del Regolamento).