Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO I SOGGETTI E CARATTERI DELLA SEGNALAZIONE

Art. 3 – Soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni

  1. All’interno dell’Ateneo, le segnalazioni sono ricevute e prese in carico dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Trieste (di seguito “RPCT”), nominato con Decreto del Rettore e del Direttore generale, che effettua un esame preliminare e conduce l’eventuale istruttoria.Le segnalazioni possono essere indirizzate anche all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo le procedure da essa previste.
  1. Resta ferma la possibilità di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile nel caso in cui il segnalante ritenga che le condotte possano costituire reato o illecito civile, amministrativo o contabile e sia legittimato a presentarle secondo le relative disposizioni di legge.
  2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono comunque obbligati a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, poiché tale obbligo non viene meno con la segnalazione all’RPCT o all’ANAC.