Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO I SOGGETTI E CARATTERI DELLA SEGNALAZIONE

Art. 4 – Oggetto e scopo delle segnalazioni

  1. Le segnalazioni devono riguardare condotte illecite che pregiudicano il corretto perseguimento dell’interesse pubblico da parte dell’Ateneo.
  2. Per “condotta illecita” si intende in senso ampio qualsiasi comportamento improprio, anche non passibile di costituire reato, di un dipendente dell’Ateneo che presenti elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio o comunque un’alterazione del corretto e imparziale svolgimento dell’attività amministrativa e dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore volti alla cura dell’interesse pubblico.
  3. Il segnalante deve essere venuto a conoscenza della condotta “in ragione del rapporto di lavoro”, cioè in virtù del suo ruolo nell’amministrazione oppure nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in modo casuale.Il segnalante non può esser venuto a conoscenza della condotta mediante violazione di legge (es. accesso abusivo ad una banca dati), caso nel quale si espone alle relative responsabilità. Per i casi specifici di rivelazione di segreti e di violazione del dovere di fedeltà e lealtà del dipendente si rinvia all’art. 14.
  1. Lo scopo delle segnalazioni è la tutela “dell’integrità della pubblica amministrazione” attraverso la collaborazione a far emergere al suo interno eventuali condotte illecite. L’interesse personale del segnalante può concorrere con quello primario alla tutela dell’integrità della pubblica amministrazione.
  1. Il segnalante deve essere ragionevolmente certo dell’effettivo accadimento dei fatti nelle modalità descritte e/o dell’identità dell’autore di tali fatti. In caso contrario si espone all’accertamento giudiziale della propria eventuale responsabilità civile (in caso di dolo o colpa grave) e/o penale (in particolare per i reati di calunnia o diffamazione). Coerentemente con lo scopo della disciplina, sono, pertanto, inammissibili le segnalazioni:

-  relative a condotte conosciute a seguito di violazioni di legge come sopra specificato;

-  dettate esclusivamente da un interesse personale;

-  contenenti notizie che il segnalante sa essere false o notizie prive di fondamento, come ad esempio le cd “voci di corridoio”;

-  contenenti informazioni già di dominio pubblico.