Regolamento sulla sicurezza in Ateneo

art. 4 - Campo di applicazione

Il presente regolamento e il SGSL si applicano a tutte le attività dell'Università in tutti i luoghi dove vengono svolte.

 

Il regolamento deve essere applicato e rispettato dalle seguenti categorie:

 

a)    personale docente, ricercatore, collaboratore esperto linguistico, tecnico-amministrativo, ivi compresi i tecnologi, il Direttore Generale ed i Dirigenti, e che vanti un rapporto di lavoro con l’Università.

b)    studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;

c)    collaboratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;

d)    personale ospite appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell’Università;

e)    ditte terze che operano nelle aree universitarie e che producono rifiuti provenienti da lavori e da forniture di beni e servizi;

f)     terzi che gestiscono attività insediate nelle aree universitarie;

g)    organizzatori di eventi nelle aree universitarie.