Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca

Art.12 - Incompatibilità

La borsa di ricerca non è compatibile con:

-       altre borse a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, ad eccezione delle borse di studio e di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del borsista.

-       la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all’estero;

-       gli assegni di ricerca;

-       i rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;

-       attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l’ipotesi in cui il borsista svolga attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all’Università in relazione alle attività svolte.