Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca

Art.17 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell’Università.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti inventori, l’Università è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

 

Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dai regolamenti dell’Ateneo e dalla vigente normativa.