Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO III – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 7 - Organi delle scuole

7.2 – Elezione del Direttore della Scuola

Il Direttore viene eletto dal Consiglio della Scuola.

L'elezione del Direttore è indetta dal Decano con avviso emanato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Il Decano è un professore di I fascia del Consiglio della Scuola di Specializzazione, con maggiore anzianità nel ruolo di I fascia. 

Laddove nel Consiglio della Scuola non sia presente un professore di I fascia, il Decano è il professore di II fascia con maggiore anzianità nel ruolo.

Qualora il Decano fosse impossibilitato a convocare il predetto Consiglio, questo compito è affidato al Direttore uscente o al vicedirettore.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

Il Direttore è nominato con decreto del Direttore di Dipartimento, su delega del Rettore, dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.