Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica e in modalità mista

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1.    Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere, si applicano le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche o di ricerca.

2.    Nell’avviso di convocazione delle riunioni dell’organo deve essere indicato se la riunione si svolgerà in maniera integralmente telematica oppure in modalità mista,indicando la modalità operativa di partecipazione.

3.    La modalità di svolgimento della seduta è decisa dal Presidente, tenuto conto del contesto sanitario esistente al momento della convocazione e/o delle richieste motivate da parte dei componenti dell’organo.

4.    Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.

5.     In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

6.     La partecipazione in modalità telematica o mistaè consentita anche quando siano in discussione all’ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto.

7.    Nel caso in cui in corso di seduta, in modalità telematica o mista, venga richiesto legittimamente il voto segreto, la votazione avverrà mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica certificata in grado di garantire l’espressione personale, libera e segreta del voto e il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle operazioni. Ove non possa essere organizzata la votazione segreta nella medesima seduta, questa andrà svolta nella seduta successiva. Il voto espresso in violazione di tali requisiti è nullo.