Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo II - Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 3 - Bando di selezione

1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica:
a) la fascia per la quale viene richiesto;
b) il settore concorsuale di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi;
c) il Dipartimento al quale afferirà il professore;
d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
f) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare ai fini della procedura selettiva;
g) l’eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;
j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;
k) l’indicazione dei diritti e dei doveri del professore;
l) il trattamento economico e previdenziale.
2. L’avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito web dell’Ateneo e su quelli del M.U.R. e dell'Unione europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a quindici e superiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.