Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo II - Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 6 - Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando.
2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica;
b) colloquio con la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando. Il colloquio verte sul curriculum, i titoli, la produzione scientifica e sull’eventuale attività assistenziale;
2-bis) Nell’ambito del colloquio di cui alla lettera b) del precedente comma, la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, qualora previste nel bando;
3. All’esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio di cui al comma 2, lett. b). La data e le modalità di svolgimento del colloquio sono pubblicizzati sul sito web di Ateneo.
4. Nella valutazione del curriculum, vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli:
a) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;
c) le attività relative alla “terza missione dell’università” 1;
d) le attività di servizio, istituzionali, organizzative e gestionali presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati;
e) l’attività assistenziale, ove prevista dal bando.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
6. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
7. Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
8. La valutazione dell’attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all’estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.

1 La c.d. “terza missione” comprende tutte le attività attraverso le quali l’Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della società. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.