Linee guida in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'Università degli Studi di Trieste

5. Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF 23 aprile 2018, sono stati elaborati per ridurre i margini di soggettività delle valutazioni sulle operazioni ai fini dell’eventuale segnalazione all’UIF, assicurandone il più possibile l’omogeneità. Alcuni di essi sono articolati in sub-indici, di cui costituiscono delle esemplificazioni: per questo i sub-indici vanno valutati assieme all’indicatore, poiché ne facilitano l’applicazione.

Gli indicatori di anomalia possono essere raggruppati secondo l’ambito di riferimento:

–   identità e comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (es. il soggetto ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dell’assetto proprietario o di controllo, oppure ha legami con persone che ricoprono importanti cariche pubbliche);

–   modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. il soggetto chiede di regolare operazioni con configurazione illogica o finanziariamente ed economicamente svantaggiose, in assenza di plausibili giustificazioni);

–   specifici per settore di attività, tra cui appalti e contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto.

*Nell’allegato 2 alle presenti Linee guida sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti per l'attività istituzionale dell’Ateneo.

 

Il Gestore può elaborare, di concerto con i Dirigenti, ulteriori specifici indicatori di anomalia che emergano dall’esperienza concreta di valutazione delle operazioni.