Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

ARTICOLO 13 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.    La commissione elettorale attribuisce il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

2.    Per anzianità di servizio si intende:

-          per i professori di ruolo e ricercatori: l’anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane;

-          per il personale tecnico amministrativo: il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.

            per gli assegnisti di ricerca, l’anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.