Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

ARTICOLO 10 – ESPRESSIONE DEL VOTO

1.    Il presente articolo disciplina l’espressione del voto per le elezioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e h). Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

2.    Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico.

3.    L’elettore può esprimere di norma una sola preferenza. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.

4.    Per le elezioni del Rettore, l’elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.