Regolamento carriera studente (Corsi di primo e di secondo livello)

Art. 30 - Prova finale

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Gli studenti che maturano i crediti previsti dal Regolamento didattico del corso di laurea e laurea specialistica/magistrale per il conseguimento del titolo di studio sono ammessi a sostenere la prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
2. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti didattici, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è comunque prevista l’elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. E’ consentita la redazione di tesi in lingua straniera, nelle modalità previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. La tesi in lingua straniera deve contenere una breve presentazione, redatta in lingua italiana.
4. Il calendario delle prove finali prevede almeno tre sessioni, con appelli equamente distribuiti nell’anno accademico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Le prove finali relative ad un anno accademico devono svolgersi entro il 30 marzo dell’anno accademico successivo.
5. La votazione per l'esame di laurea è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza assoluta dei componenti ed è espressa in cento decimi, con possibilità di lode.
6. L'esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.
7. Sul diploma di laurea andrà menzionato il titolo di studio “Laurea (o Laurea specialistica/magistrale) in” seguito dal nome del corso di studio e dalla classe alla quale il corso afferisce.
8. Per i titoli conseguiti ai sensi del DM 509/99 e successive modificazioni, l’Ateneo rilascia un supplemento al diploma (diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dall’Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le modalità per il rilascio dei doppi titoli e dei titoli congiunti interateneo sono regolate dalle convenzioni che li determinano.