Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO I – ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 7 – Oggetto: limiti di accesso ed esclusioni

1. Il diritto di accesso documentale è escluso nei casi previsti dalla legge e secondo quanto precisato nel presente articolo, fermo restando che i documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

2. L’accesso documentale è escluso qualora la richiesta:

a) abbia un oggetto generico e indeterminato;

b) non riguardi documenti esistenti, ma preveda un’attività di elaborazione dati;

c) abbia come oggetto i documenti inerenti ai procedimenti giurisdizionali in corso, ai procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilità amministrativo-contabile, nonché i rapporti relativi agli atti delle inchieste ispettive ad essi preliminari o abbia ad oggetto dati giudiziari;

d) abbia come oggetto documenti relativi a studi e ricerche tutelate dal diritto di invenzione, nonché i risultati di ricerche commissionate da terzi e, più in generale, i documenti che sono di proprietà intellettuale di terzi;

e) abbia come oggetto documenti relativi al trattamento economico, salvo quello tabellare, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, nonché di soggetti estranei all’Università, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Università;

f) abbia come oggetto verbali delle riunioni degli Organi di governo, nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso ai sensi del presente articolo o di rilievo puramente interno;

g) abbia ad oggetto i documenti relativi a procedure concorsuali fino all'adozione del provvedimento conclusivo delle medesime procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 3, DPR 487/1994; in ogni caso sono sottratti all'accesso i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;

h) abbia come oggetto documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi e dipartimentali;

i) abbia come oggetto note interne d’ufficio e documenti relativi a rapporti di consulenza, patrocinio legale, nonché pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di altri provvedimenti amministrativi non esclusi dall’accesso e siano da questi ultimi richiamati;

j) riguardi atti oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso e connessi al diritto di difesa, ivi compresa la inerente corrispondenza, nonché le consulenze tecniche la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o del reclamo o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto professionale o istruttorio;

l) abbia come oggetto le denunce presentate dal personale su condotte illecite (cd. “whistleblowing”);

m) riguardi documenti oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge n. 801/1977, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti dall’articolo 24 della legge n. 241/1990 e dall’art. 8 del D.P.R. n. 352/92 o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell’Università con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti all’accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;

n) sia concernente gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell’Università;

o) sia concernente l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza nell’ambito dell’Università in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri;

p) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale dell’Università;

q) riguardi documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra l'Università e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Università ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione;

3. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in

cui sia strettamente indispensabile. In particolare, in presenza di dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Università che non siano già raccolte in un documento amministrativo, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di accesso a dati personali da parte della persona a cui i dati si riferiscono.

5. Il diritto di accesso documentale è esercitabile fino a quando l’Università ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi di cui è stato chiesto l’accesso.

6. In nessun caso è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento.