Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO I – ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 6 – Controinteressati all’accesso

1. Qualora vengano individuati soggetti controinteressati alla richiesta di accesso che potrebbero ritenere compromesso il loro diritto alla riservatezza, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare loro comunicazione in ordine alla richiesta di accesso.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare opposizione alla richiesta di accesso, motivandone le ragioni. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso.

3. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l’Amministrazione provvede in merito.

4. I partecipanti a procedure concorsuali e/o selettive, salvo deroghe previste dalla legge, non assumono il ruolo di controinteressati.