Linee generali per il rimborso delle spese legali nei confronti dei dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa

Art. 4 Conflitto di interesse

1.   La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell’espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all’immagine all’Ateneo.

2.   Nel corso dell’istruttoria in ordine all’esistenza o meno di profili di conflitto di interesse, verrà acquisita istruttoria riservata o valutazione tecnico amministrativa da parte del Dirigente di Area o del Direttore del Dipartimento cui afferisce il dipendente richiedente.Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto d'interesse riguardi il Direttore del Dipartimento o il Dirigente, la relazione istruttoria riservata verrà resa rispettivamente da parte del Rettore e del Direttore Generale; nel caso in cui la valutazione sul conflitto d'interesse riguardi il Direttore Generale, detta relazione verrà resa dal Rettore. Qualora l'istruttoria riguardi il Rettore, la valutazione sul conflitto d'interessi è assunta dal Consiglio di Amministrazione

3.   A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l‘Ateneo abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

A titolo esemplificativo, il conflitto d’interesse si riscontra nelle seguenti situazioni:

-   in presenza di fatti, atti compiuti e/o fatti, atti dovuti e non compiuti con accertamento di dolo o colpa grave;

-     attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte di altro dipendente;

-     costituzione di parte civile da parte dell’Amministrazione nei confronti del dipendente/amministratore;

-     rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

-  contrasto tra finalità o conseguenze dell’azione del dipendente/amministratore e l’interesse dell’Amministrazione;

-     estraneità dell’Amministrazione rispetto all’agire del dipendente/amministratore;

4.   La valutazione iniziale dell’esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all’esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l’esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.