Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO III ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

Articolo 9 Mancata attribuzione della classe stipendiale

1.         I professori e i ricercatori che, ai sensi dell’articolo 7, non conseguono una valutazione positiva o che, pur essendovi legittimati, non presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 2 comma 8, possono formalizzare una nuova richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione.

2.         Ai sensi dell’articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, in caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per effetto delle casistiche contemplate dal comma precedente, la somma corrispondente viene conferita al Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all’articolo 9 legge n. 240 del 2010.