Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO III ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

Articolo 8 Attribuzione della classe stipendiale

1.         Il Rettore dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 7. Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.