Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
CAPO V – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CONTRATTI

art. 60 – Schemi tipo di contratto per attività di ricerca e didattica

1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare schemi tipo di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), b), c), ed e), contenenti gli elementi richiesti all’articolo 59, comma 1.

2. Gli schemi tipo sono vincolanti per i dipartimenti nell’esercizio delle procedure negoziali di loro competenza; in caso di mancato rispetto dello schema tipo, i relativi contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al consiglio di dipartimento l’autorizzazione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti sopra soglia di cui all’articolo 54, commi 3 e 4, a condizione che il dipartimento si attenga agli schemi tipo di cui al comma 2 del presente articolo. I contratti autorizzati sono stipulati dal direttore di dipartimento. In caso di mancato rispetto dello schema tipo, i contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.