Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE

art. 41 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta e obiettiva esigenza dell’Università, in rapporto alle proprie finalità istituzionali, di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei; esse devono corrispondere all’intento di richiamare sull’attività dell’Ateneo l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati.

2. Le spese di rappresentanza ammissibili, i limiti e i criteri di erogazione delle stesse, sono individuati con apposito regolamento.