Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Percorso formativo 24 CFU

Art. 3 - Studenti iscritti ad un corso di Studio dell’Università degli Studi di Trieste o interateneo

1. Per poter conseguire i 24 CFU gli studenti iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale di questo Ateneo, compresi i corsi interateneo, devono iscriversi al PF24.

2. I CFU saranno caricati nella carriera PF24 degli studenti e potranno essere acquisiti in due modalità:

(a) come percorso totalmente extra-curricolare

(b) scegliendo tutti o alcuni degli insegnamenti previsti dal PF24 come attività curriculari di tipo D.

In questo secondo caso gli esami sostenuti nel PF24 verranno riconosciuti nell’ambito del corso di studio di appartenenza.

3. In ogni caso, gli insegnamenti del PF24 non possono essere inseriti nel piano di studio del corso di appartenenza come soprannumerari.

4. Possono essere riconosciute, in via amministrativa, attività già sostenute e certificate oppure attività obbligatorie da sostenere nell’ambito del proprio percorso curriculare, previamente identificate dalla commissione PF24 o dai rispettivi Corsi di studio, previo parere favorevole della Commissione PF24 stessa.

5. Gli studenti immatricolati al PF24 che acquisiscono, entro la durata dello stesso, almeno 18 cfu come crediti extra-curricolari e non riconosciuti nel proprio piano di studio possono chiedere che la durata normale del corso di laurea o di laurea magistrale da essi frequentato sia aumentata di un semestre. Tale proroga può essere chiesta una sola volta nella carriera dello studente.

6. Nel caso in cui, al termine del semestre aggiuntivo, lo studente non abbia acquisito i suddetti crediti extra-curricolari, per potersi laureare deve iscriversi al nuovo anno accademico del corso di studio frequentato.