Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 21 Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro

1. L’Università effettua il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro adottando garanzie appropriate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

2. Il trattamento dei dati relativi ai dipendenti da parte dell’Università non richiede il consenso esplicito in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

3. L’Università garantisce ai dipendenti l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 12 a 22 del Regolamento UE, compreso il diritto di accesso ai dati valutativi di natura soggettiva, nonché il diritto all’informativa.

4. L’Università adotta misure tecniche e organizzative atte a garantire la tutela delle prerogative individuali e sindacali come disposte dalla normativa italiana, in particolare dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme che lo richiamano, oltre che dalle regole deontologiche promosse dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. L’Università può comunicare a soggetti pubblici e privati dati comuni del personale che, in ragione di una qualità professionale specifica, usufruisce di corsi di formazione forniti in accordo con altri Enti pubblici, con lo scopo di migliorarne la fruibilità e di garantire la qualità e l’efficacia della formazione sul territorio nazionale.

6. L’Università comunica i dati del personale addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro a soggetti pubblici e privati che contribuiscono alla formazione su tali tematiche.

7. Nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, l’informativa è fornita all’interessato al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum stesso.

8. Non è dovuto il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.