Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata

Art. 3 Tornate di Valutazione e Indicatori

Utilizzando il Sistema, l’Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell’Ateneo, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all’art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell’art. 1, o per l’assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all’Ateneo.