Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata

Art. 1 Finalità

L’Università degli Studi di Trieste, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

a.    Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)[1] e successive evoluzioni.

b.    Relativamente alle aree bibliometriche, modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)[2] e successive evoluzioni.

c.     Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)[3], e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.